19) Hobbes. Legge di natura e legge civile.
Secondo Hobbes la legge di natura e la legge civile non sono
affatto in contraddizione fra loro, ma piuttosto due parti di
un'unica legge. Il loro scopo comune  di limitare la libert per
mantenere la pace.
Th. Hobbes, Leviatano, secondo, capitolo ventiseiesimo (pagina
163).

La legge di natura e la legge civile si contengono l'una l'altra e
sono di eguale estensione. Infatti le leggi di natura, che
consistono nella equit, nella giustizia, nella gratitudine, e in
altre virt morali collegate con queste, nel semplice stato di
natura, come ho gi detto alla fine del quindicesimo Capitolo, non
sono leggi in senso proprio, ma qualit che dispongono gli uomini
alla pace e all'obbedienza. Quando viene costituito uno Stato
allora quelle diventano leggi effettive, e non prima, poich solo
allora esiste l'autorit dello Stato, e perci anche leggi civili
poich il potere sovrano obbliga gli uomini a rispettarle. Poich
nelle questioni fra i privati, per stabilire che cosa sia
l'equit, che cosa sia la giustizia, e che cosa la virt morale, e
per rendere queste obbligatorie, c' bisogno degli ordini del
potere sovrano, e debbono essere stabilite delle sanzioni per
coloro che non le rispettano; i quali ordini sono perci parte
della legge civile. La legge di natura  perci una parte della
legge civile in tutti gli Stati del mondo; e reciprocamente la
legge civile  una parte dei dettami della natura. Infatti la
giustizia, cio rispettare i patti e dare a ognuno il suo,  uno
dei dettami della legge di natura. Ma ogni suddito in uno Stato si
 impegnato a obbedire alla legge civile; e questo o con un patto
reciproco come quando essi si riuniscono per cercare un comune
rappresentante, o con un patto stipulato con lo stesso
rappresentante quando sottomessi con la spada essi promisero
obbedienza, avendo in cambio salva la vita; e perci l'obbedienza
alla legge civile  anche parte della legge di natura. La legge
civile e la legge naturale non costituiscono due specie diverse di
leggi, ma sono parti differenti di una stessa legge: una parte,
scritta,  chiamata civile, l'altra, non scritta, naturale. Ma il
diritto di natura, cio la libert naturale dell'uomo, pu venire
ridotta e limitata dalla legge civile: anzi lo scopo per cui si
fanno le leggi non  se non quello di limitare tale libert, senza
di che non sarebbe possibile la pace. E la legge  stata
introdotta nel mondo con nessun altro scopo che quello di limitare
la libert naturale dei singoli individui in maniera tale che essi
non si danneggiassero ma si aiutassero a vicenda, e si unissero
insieme contro il nemico comune.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 489-490.
